una pratica guida ai mutui bancari

Legge Bersani e Cambio Mutuo

Legge Bersani e Cambio Mutuo

Quali sono le novità introdotte dalla Legge Bersani in merito al Cambio del Mutuo?

L’ approvazione della legge Bersani ha portato molti cambiamenti per quanto riguarda il cambio del mutuo.

Sul testo di legge approvato si trovano alcune disposizioni che riguardano importanti aspetti come:

Ogni mutuatario ha la facoltà di cambiare mutuo qualora pensi di aver trovato sul mercato un’offerta più conveniente, come una banca che offra dei tassi di interesse più vantaggiosi e competitivi.

Cambiare il proprio mutuo prima della legge Bersani comportava spese rilevanti e rischiava di trasformarsi in un ulteriore dispendio di denaro piuttosto che in un risparmio.

Con la legge Bersani il vento sembra aver girato a favore dei mutuatari che vogliono cercare opportunità migliori, anche se nei primi mesi di applicazione delle nuove norme si sono riscontrati alcuni problemi, in parte fisiologici, in parte anomali.

E’ normale che i tempi di integrazione delle nuove regole in materia di mutui possano essere lunghi, perchè tutto il sistema bancario deve adattarsi a recepire nuove norme e ciò richiede tempo.

Nel caso specifico del cambio mutuo, però, ci sono anomalie e intoppi che dipendono dalle banche e dalla loro indifferenza nei confronti delle nuove disposizioni sul cambio del mutuo, in quanto quando un mutuatario si sposta a un altro istituto di credito o estingue anticipatamente il suo debito le banche perdono gli interessi che avrebbero dovuto percepire.

Fortunatamente, grazie alle pressioni effettuate delle associazioni dei consumatori, sembra che qualcosa si stia muovendo e che le banche inizino a prestare più attenzione alle novità della legge Bersani e a tutte le alterazioni in materia di cambiamento del mutuo che ne derivano.

Le nuove disposizioni sanciscono l’abbattimento di alcune spese a carico del mutuatario:

  • sono state annullate le spese di cancellazione e di nuova iscrizione dell’ipoteca, basterà un solo atto per entrambe le pratiche, ovvero l’atto di surroga.
  • per i mutui accesi dopo il 2 febbraio 2007 non è prevista nessuna clausola penale da pagare per l’estinzione anticipata e qualsiasi provvedimento della banca in senso contrario è dichiarato nullo.


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